Onorevoli Colleghi! - L'esercizio fisico, per unanime riconoscimento della comunità medico-scientifica, contribuisce al benessere psico-fisico dell'individuo ed è in grado di migliorare in modo significativo la qualità della vita e di attuare un'efficace attività di prevenzione di molte malattie e di recupero motorio post-riabilitativo, con una conseguente significativa riduzione della spesa pubblica sanitaria.
      Per contro, dall'esercizio non corretto delle attività motorie e sportive, svolto sotto il controllo di soggetti sprovvisti di competenze specifiche, possono derivare danni gravi ed irreparabili alla salute e all'integrità fisica degli utenti, senza dimenticare che il grave e diffuso fenomeno del doping si alimenta oggi sempre più spesso in contesti di inadeguata formazione e cultura sportiva divenendo da problema di etica sportiva problema di salute pubblica.
      È, dunque, evidente la necessità che tali attività siano svolte sotto la guida ed il controllo di soggetti altamente qualificati, affinché le persone a loro affidate traggano effettivo beneficio e non abbiano viceversa a subire danni psico-fisici.
      Il costante aumento, tra tutte le fasce sociali e di età, del numero di praticanti che si avvicinano alle attività fisiche e sportive accresce la suddetta esigenza di garantire che l'esercizio delle professioni connesse all'insegnamento delle attività di educazione motoria e sportiva sia limitato a soggetti in possesso di determinati requisiti professionali, affrancando l'utente

 

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dai fenomeni dì vero e proprio dilettantismo.
      D'altro canto la mancanza di un quadro regolamentare in questo specifico settore ha condizionato anche le dinamiche occupazionali che si presentano complessivamente inadeguate al mutamento dei contesti e delle necessità del mercato del lavoro.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di arrivare ad avere in tutto il territorio nazionale piena certezza sulle competenze degli operatori del settore ed un loro livello di qualificazione adeguato e diversificato rispetto alla diverse esigenze tali da garantire complessivamente l'utenza da interventi eseguiti da personale non adeguatamente formato.
      L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge che si propone, recependo, con talune modifiche ed integrazioni, l'articolo 2 della Carta europea dello sport del Consiglio d'Europa, approvata dai Ministri europei per lo sport, riuniti a Rodi per la loro 7o conferenza (13-15 maggio 1992), che definisce lo sport «qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli». Tale definizione mette in evidenza l'intreccio tra l'idea originaria dello sport di «performance» come prestazione assoluta per il primato e l'idea di sport per tutti inteso come diritto all'attività sportiva del cittadino in genere, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche sportive stesse.
      Il significato meno restrittivo, in termini sociali, di sport in quanto riservato non più solo agli atleti ma anche ai cosiddetti praticanti sportivi evidenzia, anche, i diversi scopi collegati all'attività sportiva che possono essere di natura sociale, salutistica, ovvero di prevenzione, riabilitazione e di benessere psico-fisico nonché di ottenimento di prestazioni gratificanti o competitive.
      Negli articoli 2 e seguenti della proposta di legge è dettata la disciplina dei princìpi fondamentali delle professioni dell'area motoria e sportiva. Infatti, le materie «professioni» ed «ordinamento sportivo» rientrano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della potestà legislativa concorrente, con la conseguenza che all'intervento normativo statale è consentita unicamente la fissazione di princìpi fondamentali, mentre l'adozione di disposizioni attuative e di dettaglio è riservata alle regioni.
      Il testo proposto prevede, innanzitutto, l'istituzione delle professioni di professionista delle attività motorie e sportive, di allenatore e di preparatore fisico ed atletico, di specialista dell'attività motoria per il benessere, e di manager delle attività motorie e sportive.
      È prevista, poi, all'articolo 3, l'istituzione, con legge regionale, dell'Albo dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici ed atletici, degli specialisti delle attività motorie per il benessere e dei manager delle attività motorie e sportive. Gli albi, istituiti, appunto, in ogni regione, rappresentano il fulcro della portata innovativa della proposta di legge con cui si assicura la preparazione tecnica degli operatori tutelandone la professionalità.
      Ciascun albo, è costituito da due sezioni, A e B, e ogni sezione da più settori. Agli iscritti nelle due sezioni spettano diversi titoli professionali. Sono poi descritte le attività che formano oggetto della competenza professionale degli iscritti alle due sezioni dell'albo.
      L'iscrizione alle due sezioni dell'albo è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, per l'ammissione al quale sono richiesti specifici titoli di studio. Precisamente per l'ammissione all'esame di Stato relativo all'iscrizione nella sezione A dell'albo è richiesta la laurea magistrale nelle classi elencate: Classe 75/S - Scienze e tecniche dello sport; Classe 76/S - Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative; Classe 53/S - Organizzazione e gestione
 

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dei servizi per lo sport e le attività motorie, ognuna necessaria all'iscrizione ad uno dei diversi settori in cui è ripartita la sezione A dell'albo, ovvero, sempre per l'iscrizione nella sezione A, la laurea in scienze motorie. Per l'ammissione all'esame di Stato relativo all'iscrizione nella sezione B dell'albo è richiesto il possesso della laurea nella Classe 33 - Scienze delle attività motorie e sportive ovvero il diploma di grado universitario rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica.
      È, altresì, previsto che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono essere in possesso di titoli universitari dichiarati equipollenti ai sensi delle normativa vigente.
      L'esame di Stato è disciplinato con regolamento approvato con decreto del Ministro per beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Per l'iscrizione all'albo sono richiesti specifici requisiti. La proposta di legge detta, poi, norme di principio relative alla modalità di iscrizione, alle cause di cancellazione e di riammissione nonché agli obblighi di deposito e comunicazione degli albi. Sono dettate anche norme disciplinanti il procedimento disciplinare, le relative sanzioni disciplinari ed è prevista la possibilità di ricorso giurisdizionale.
      La tutela di coloro che praticano sport, che rappresenta una finalità della presente proposta di legge, è l'oggetto dell'articolo 16, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il professionista di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, la sezione dell'albo presso la quale è iscritto.
      Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici e atletici, degli specialisti dell'attività motoria per il benessere e dei manager delle attività motorie e sportive. L'ordine è articolato a vari livelli mediante la istituzione, con legge regionale, di consigli regionali dell'ordine e di un Consiglio nazionale dell'ordine.
      L'istituzione di un albo e di un ordine professionale non è anacronistica e non costituisce un'indebita restrizione della concorrenza in quanto risponde ad esigenze di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, in quanto la diffusione e lo sviluppo della pratica motoria e sportiva nella popolazione rientrano nelle politiche di prevenzione sanitaria e di salvaguardia della salute psico-fisica dei cittadini e della loro incolumità.
      Enfatizza tale volontà di garanzia del fruitore degli insegnamenti impartiti dai soggetti iscritti all'albo proprio la sopra citata disposizione che detta espressamente norme per la tutela dei praticanti.
      La proposta di legge contiene norme di principio relative alla composizione ed alle funzioni dei consigli regionali dell'ordine, rimettendo la disciplina del funzionamento e delle elezioni dei consigli medesimi alla normativa regionale.
      Tra le funzioni del consiglio regionale dell'ordine, oltre alla tenuta dell'albo ed all'espletamento degli adempimenti ad esso inerenti, vi è l'esercizio del potere disciplinare verso gli iscritti, la tutela del titolo professionale, la determinazione dei contributi annuali posti a carico degli iscritti e la promozione ed organizzazione annuale di corsi di formazione professionale su indicazione del Consiglio nazionale ed in collaborazione con l'università e con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
      Riguardo al Consiglio nazionale dell'ordine la proposta di legge fissa anche per esso alcuni princìpi fondamentali relativi alla composizione ed alle funzioni, delegando il Governo a dettare le norme per la disciplina del funzionamento e delle elezioni del Consiglio stesso nonché i princìpi relativi alle tariffe ed alla deontologia professionale.
      Tra le funzioni del Consiglio nazionale dell'ordine vi è la predisposizione del codice deontologico, del codice di autoregolamentazione per l'astensione collettiva dall'esercizio della professione, l'esercizio del potere di vigilanza, indirizzo e coordinamento dei consigli regionali dell'ordine, la proposizione di tabelle minime e
 

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massime delle tariffe professionali, tenuto conto dei princìpi fissati in materia dal Governo, degli onorari e delle indennità; proposte tutte da approvare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro della giustizia.
      Un collegio dei revisori presso ciascun ordine è diretto a garantire il controllo sul buon andamento gestionale dei consigli.
      L'alta vigilanza sull'ordine è affidata, invece, al Ministero della giustizia.
      Norme transitorie disciplinano la fase di prima applicazione della legge con la previsione di un commissario straordinario di nomina regionale che provvede alla prima formazione dell'albo ed ad indire le elezioni per la formazione del consiglio regionale.
      È istituito, inoltre, un elenco ad esaurimento, allegato all'albo, distinto in tre sezioni, alle quali possono chiedere di essere iscritti coloro che, pur non avendo i titoli previsti per sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo, sostengono con esito favorevole la sessione speciale di esami di Stato prevista dalla stessa normativa. Peraltro, tale iscrizione è subordinata all'esercizio dell'attività professionale limitatamente a quella indicata dalla proposta di legge e nelle strutture ivi individuate. Inoltre, l'iscrizione ad esaurimento dà diritto all'iscritto a fare parte del Consiglio dell'ordine ma non dà diritto all'elettorato passivo nel Consiglio dell'ordine regionale e nel Consiglio nazionale dell'ordine. L'iscritto in tale elenco non può fregiarsi del titolo di professionista delle attività motorie e sportive, di allenatore e preparatore fisico e atletico, di specialista dell'attività motoria per il benessere e di manager delle attività motorie e sportive.
      La copertura finanziaria delle previsioni della legge è data dai contributi versati dagli iscritti ai consigli regionali dell'ordine ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.
      Infine, la proposta di legge detta norme relative ai rapporti con la legislazione regionale. In particolare è disposto che alle finalità della legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
 

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